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Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 20/02/1986 (Rv. 444545 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - REDDITO GODUTO DAI CONIUGI - AIUTI FORNITI AL CONIUGE CON CARATTERE DI STABILITÀ DAL PROPRIO GENITORE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444545-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - REDDITO GODUTO DAI CONIUGI - AIUTI FORNITI AL CONIUGE CON CARATTERE DI STABILITÀ DAL PROPRIO GENITORE - INCLUSIONE.*

Ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento in un giudizio di separazione personale, nel concetto di reddito goduto dai coniugi vanno ricompresi non solo gli utili in denaro, ma anche le altre utilità suscettibili di valutazione economica, come gli aiuti di vario genere (alloggio, contributi al vitto ecc.) forniti al coniuge con carattere di stabilità dal proprio genitore. (Conf 5632/82, mass n 423408; (Conf 5446/81, mass n 416156; (Conf 5516/78, mass n 395301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)