Sez. 1, Sentenza n. 170 del 13/01/1987 (Rv. 449939 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ATTRIBUIBILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA DELLO ISTANTE - RIFERIMENTO - NECESSITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ATTRIBUIBILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA DELLO ISTANTE - RIFERIMENTO - NECESSITÀ.*
Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 primo comma cod. civ., in favore del coniuge che deduca e dimostri "di non avere adeguati redditi propri", occorre prendere in considerazione la complessiva situazione patrimoniale di detto istante, cioè non soltanto i redditi in senso stretto, ma anche i cespiti in godimento diretto ed ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (quali aiuti forniti dai genitori con carattere di stabilità), per poi stabilire se tale situazione sia o meno idonea ad assicurargli un tenore di vita corrispondente a quello goduto in regime di convivenza, o comunque adeguato alle sue esigenze e condizioni economico-sociali. (V 1687/83, mass n 426544; (V 6237/81, mass n 417037).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)