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Sez. L, Sentenza n. 5713 del 05/11/1979 (Rv. 402317 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNO DERIVANTE DA LICENZIAMENTO INGIURIOSO.*
Stato
decisa il 1979-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402317-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONFIGURABILITA - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNO DERIVANTE DA LICENZIAMENTO INGIURIOSO.*

Per aversi una presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile del fatto noto, sicche la relazione fra fatto noto e fatto ignoto presenti il carattere della necessita assoluta ed esclusiva, bastando che il secondo possa essere dedotto dal primo come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalita. (in applicazione di tale principio e stata ritenuta corretta l'argomentazione del giudice di merito che ha affermato la sussistenza del danno da licenziamento ingiurioso dalla successione cronologica immediata di due eventi: il licenziamento ingiurioso ed il fatto che l'attore fosse stato impiegato in occupazioni piu modeste e meno remunerative rispetto a quelle cui avrebbe potuto aspirare in base alle proprie capacita e qualifiche professionali). (V 4114/78, mass n 393731; (V 2525/76, mass n 381322; (V 1951/75, mass n 375652; (V 2922/73, mass n 366561).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)