Sez. 1, Sentenza n. 2883 del 29/07/1969 (Rv. 342707 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DEL RICEVITORE PROVINCIALE NEI CONFRONTI DELL'ESATTORE PER IL RECUPERO DI TRIBUTI - OPPOSIZIONE DELL'ESATTORE DINANZI ALL'AGO - PRECLUSIONE - LIMITI.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DEL RICEVITORE PROVINCIALE NEI CONFRONTI DELL'ESATTORE PER IL RECUPERO DI TRIBUTI - OPPOSIZIONE DELL'ESATTORE DINANZI ALL'AGO - PRECLUSIONE - LIMITI.*
All'esecuzione promossa dal ricevitore provinciale delle imposte dirette contro l'esattore per il recupero dei Tributi (esecuzione nella quale l'esattore assume la veste di debitore d'imposta) si applicano i principi dell'esecuzione fiscale, e quindi anche il divieto, per il debitore tributario, di proporre opposizione davanti all'autorita giudiziaria, ai sensi degli artt. 615, 618 cod.proc.civ., secondo il divieto stabilito dagli artt. 208 e 209 del tu 29 gennaio 1958, n. 645, i quali consentono di agire dinanzi al giudice ordinario dopo il compimento dell'esecuzione, ai soli fini del risarcimento dei danni. (nella specie trattavasi di contributi assicurativi riscuotibili con la procedura della riscossione delle imposte dirette). (V. 1771-68, massima n.333676 626-66, massima n.321247).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)