Sez. U, Ordinanza n. 356 del 11/07/1977 (Rv. 386651 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - REGOLAMENTI PARLAMENTARI - SENATO - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - RICORSI - DEVOLUZIONE IN VIA ESCLUSIVA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 24, 101, 108 E 113 COST - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - REGOLAMENTI PARLAMENTARI - SENATO - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - RICORSI - DEVOLUZIONE IN VIA ESCLUSIVA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA - CONTRASTO CON GLI ARTT 24, 101, 108 E 113 COST - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Non e manifestamente infondata, e va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, la questione di illegittimita costituzionale dell'art 12 del regolamento del Senato, approvato il 17 febbraio 1971, secondo cui la definizione dei ricorsi proposti dal personale dipendente e devoluta all'ufficio di Presidenza, con esclusione di qualsiasi altro giudice. Il dubbio di incostituzionalita sorge sia che si ritenga la detta norma (avente lo stesso valore, nella gerarchia delle fonti normative, di una legge ordinaria) esclusiva di qualsiasi tutela giurisdizionale per i dipendenti del Senato, per il prospettabile contrasto con gli artt 24 e 113 Costituzione, sia che la si ritenga regolatrice di una giurisdizione speciale, per il prospettabile contrasto con gli artt 101 e 108 Costituzione, esprimenti il principio dell'indipendenza ed imparzialita degli organi giurisdizionali.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 64, Costituzione art. 72, Costituzione art. 101, Costituzione art. 108, Costituzione art. 113, Costituzione art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)