Sez. L, Sentenza n. 12685 del 29/08/2003 (Rv. 566397 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - IN GENERE | Nozione - Infarto cardiaco - Incidenza causale dell'attività lavorativa - Necessità - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - IN GENERE
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Con riguardo a un infarto cardiaco, che di per sè non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di infortunio lavorativo, in relazione al decesso del conducente di un autotreno, in precedenza colpito da altro infarto, che nella giornata aveva svolto la prestazione di lavoro senza che risultasse alcuna circostanza rilevante nel senso indicato nel principio sopra esposto).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)