Sez. L, Sentenza n. 12798 del 27/09/2000 (Rv. 540539 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Estremi - Sforzo del lavoratore - Nesso con situazione di difficoltĂ del lavoro - Rilevanza - Conseguente infarto cardiaco - IndennizzabilitĂ - Fattispecie relativa a ripresa del lavoro da parte di un autista di linea dopo un primo malore.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, lo sforzo messo in atto dal lavoratore, in una delle situazioni tipiche ed abituali del suo lavoro, al fine di vincere una resistenza specifica delle condizioni di lavoro e del suo ambiente, che determini, con azione rapida ed intensa, un infarto cardiaco e le relative conseguenze invalidanti o letali, costituisce "causa violenta", ai sensi del testo unico dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto la sussistenza di un infortunio indennizzabile in relazione a quanto occorso all'autista di un autobus in servizio di linea extraurbano che, dopo un primo malore, aveva ripreso la guida per condurre a termine il servizio, incorrendo in un secondo malore, con infarto e conseguente decesso).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)