Sez. 2, Sentenza n. 1065 del 31/03/1969 (Rv. 339561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ESCLUSIONE PER IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA NELLE CONTROVERSIE IN CORSO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ESCLUSIONE PER IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA NELLE CONTROVERSIE IN CORSO - SUSSISTENZA.*
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale dello art.2120, primo comma, cod.civ., nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita proporzionale agli anni di servizio nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato venga a cessare per licenziamento per giusta causa o per dimissioni volontarie (Corte costituzionale, sentenza 27 giugno 1968 n.75), spiega la sua efficacia anche nelle controversie in corso, trattandosi di rapporti non ancora esauriti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)