Sez. 2, Sentenza n. 631 del 11/03/1970 (Rv. 345798 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIVIETO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER COLPA O DI DIMISSIONI VOLONTARIE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL DIVIETO - RAPPORTI GIURIDICI NON DEFINITI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - APPLICABILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIVIETO NEL CASO DI LICENZIAMENTO PER COLPA O DI DIMISSIONI VOLONTARIE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL DIVIETO - RAPPORTI GIURIDICI NON DEFINITI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - APPLICABILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE.*
La dichiarata illegittimita costituzionale (sent n 75 del 1968) dell'art 2120 cod civ, in riferimento all'art 36 della Costituzione (nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita proporzionale agli anni di servizio allorquando la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa sua o da dimissioni volontarie), spiega i suoi effetti sui rapporti giuridici che non siano definiti con sentenza passata in giudicato e le conseguenze di detta declaratoria possono essere rilevate anche di ufficio per la prima volta nel giudizio di Cassazione. (V 1065-69, massima n 339561).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)