Sez. L, Sentenza n. 1211 del 19/02/1990 (Rv. 465400 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI UN ESPERTO NON ISCRITTO NELL'ALBO EX ART. 146 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI UN ESPERTO NON ISCRITTO NELL'ALBO EX ART. 146 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ.*
La previsione, da parte dell'art. 146 disp. Att. Cod. proc. civ., di un albo dei consulenti tecnici (comprendente i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro) per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali tende solo ad agevolare la scelta dell'ausiliare tra professionisti maggiormente esperti, ma non obbliga il giudice del lavoro a scegliere il consulente solo fra tali professionisti, non essendo comminata alcuna nullità per il caso in cui la scelta cada su di un esperto non iscritto nell'albo. (V 481/86, mass n 444079; (V 412/82, mass n 418120).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 146, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 146, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)