Sez. L, Sentenza n. 481 del 24/01/1986 (Rv. 444079 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - SCELTE DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE DEI MEDICI EX ART. 146 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI PRESSO IL TRIBUNALE - LIMITAZIONE DEL PREDETTO POTERE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - SCELTE DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE DEI MEDICI EX ART. 146 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI PRESSO IL TRIBUNALE - LIMITAZIONE DEL PREDETTO POTERE - ESCLUSIONE.*
Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive; pertanto, la scelta di tale ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza ed alla sua Competenza qualificata, è riservata allo apprezzamento discrezionale del giudice del merito e l'inosservanza di dette norme non produce alcuna nullità, non avendo esse carattere conseguente. Nè tale carattere può evincersi, nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, dall'art. 146 disp. Att. Cod. proc. civ. (il quale prescrive che nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere inclusi i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro), in quanto l'Obbligo dell'iscrizione di tali professionisti - nel quale si sostanzia la portata innovativa della norma - è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo, non al giudice, e non introduce, perciò, un limite al potere di scelta di quest'ultimo. (Conf 412/82, mass n 418120).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 146, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)