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Sez. 2, Sentenza n. 3459 del 19/05/1983 (Rv. 428338 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428338-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - CONDIZIONI.*

Presupposto essenziale per l'intervento in appello del creditore di una delle parti in causa è la circostanza che lo stesso sia legittimato all'opposizione revocatoria prevista dall'art. 404, comma secondo, cod. proc. civ. non competendogli alcun diritto relativo allo oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, bensì essendo portatore di un mero interesse di fatto alla Vittoria del suo debitore. È, pertanto, inammissibile l'intervento in tale grado del detto creditore ove non deduca che la sentenza di primo grado sia effetto di dolo o collusione ai suoi danni, né prospetti che di analogo dolo o collusione possa essere viziata l'emananda pronunzia di secondo grado, ma si limiti a dedurre il proprio interesse a che il patrimonio del debitore riceva incremento o non subisca diminuzione. (V 3902/81, mass n 414559; (V 2559/80, mass n 406291; (V 6474/79, mass n 403206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)