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Sez. 2, Sentenza n. 4529 del 30/07/1984 (Rv. 436425 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSE E LEGITTIMAZIONE DELLO INTERVENTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436425-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSE E LEGITTIMAZIONE DELLO INTERVENTORE - CONDIZIONI.*

Colui che si assume soltanto creditore di una delle parti in causa non è titolare di un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, vale a dire di un diritto vantato in via autonoma direttamente sul bene conteso tra le parti in giudizio, da far valere nei confronti di tutte le parti in lite ovvero di alcune di esse, ma è solo portatore di un interesse di fatto alla Vittoria del proprio debitore, e pertanto, essendo abilitato non all'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 404, comma primo, cod. proc. civ., ma all'opposizione revocatoria di cui al comma secondo del detto articolo, il suo intervento in grado di appello è ammissibile ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., solo in quanto deduca che la sentenza emanata, o quella da emanare, siano l'effetto di dolo o collusione tra le parti ai suoi danni. (V 3902/81, mass nn 414559 e 414560; (V 6474/79, mass n 403206; (Conf 3459/83, mass n 428338; (Conf 1299/83, mass n 426085; (Conf 2559/80, mass n 406291).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)