Sez. U, Sentenza n. 414 del 08/02/1968 (Rv. 331416 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- AMMISSIBILITA DEL RICORSO - RICORSO AVVERSO UNA DECISIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA- NOTIFICAZIONE ALLO STESSO CONSIGLIO - MANCATA NOTIFICAZIONE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER)- AMMISSIBILITA DEL RICORSO - RICORSO AVVERSO UNA DECISIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA- NOTIFICAZIONE ALLO STESSO CONSIGLIO - MANCATA NOTIFICAZIONE AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Nei procedimenti disciplinari relativi a magistrati dell'ordine giudiziario il ministro della giustizia e l'unico, vero, legittimo contraddittore del magistrato incolpato. E pertanto inammissibile il ricorso per Cassazione avverso una decisione della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura nel caso in cui il ricorso venga notificato non al ministro della giustizia ma allo stesso consiglio superiore della magistratura. In tale ipotesi non ricorrono neanche i presupposti per l'integrazione del contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)