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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17460 del 04/07/2018 (Rv. 649269 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - APPROPRIAZIONE DELLA COSA COMUNE O DEI FRUTTI COMUNI | Uso della cosa comune da parte di uno dei condomini - Impedimento all’uso, anche solo potenziale, degli altri - Danno "in re ipsa" - Limiti – Distinzione fra danno patrimoniale e non patrimoniale - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649269-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI - APPROPRIAZIONE DELLA COSA COMUNE O DEI FRUTTI COMUNI

In tema di condominio negli edifici, ove l'uso della cosa comune da parte di uno dei condomini avvenga in modo da impedire quello, anche solo potenziale, degli altri partecipanti, mentre il danno patrimoniale per il lucro interrotto è da ritenere "in re ipsa", non altrettanto è da dirsi in relazione al danno non patrimoniale, quale disagio psico-fisico conseguente alla mancata utilizzazione di un'area comune condominiale, potendosi ammettere il ristoro di tale ultima posta risarcitoria solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale o nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso il risarcimento del danno non patrimoniale in un caso di occupazione stabile, mediante un'autovettura lasciata in sosta per l'intero giorno e da oltre un anno, dello spazio antistante la rampa di accesso al garage condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)