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Sez. 2, Sentenza n. 14213 del 07/08/2012 (Rv. 623540 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE | Sottrazione della facoltà di godimento e disposizione del bene - Danno "in re ipsa" da lucro cessante - Portata - Liquidazione in base ai frutti civili illegittimamente tratti dall'uso esclusivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623540-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE

In tema di uso della cosa comune, nell'ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico. Tale danno, da ritenersi "in re ipsa", ben può essere quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene, imprimendo ad esso una destinazione diversa da quella precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)