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Sez. 3, Sentenza n. 3868 del 06/06/1983 (Rv. 428791 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI COLLEGATA AD ECCEZIONI SOLLEVATE PER LA PRIMA VOLTA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428791-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI COLLEGATA AD ECCEZIONI SOLLEVATE PER LA PRIMA VOLTA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Seppure il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, previsto dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ., riguarda soltanto quelle prove che impongono un'ulteriore attività istruttoria e non anche la produzione di documenti, tuttavia siffatta produzione può assumere rilievo probatorio solo in rapporto ad eccezioni in precedenza proposte e non anche ad eccezioni inammissibili per essere state sollevate per la prima volta all'udienza di discussione davanti al giudice dell'impugnazione. (Conf 2152/78, mass n 391539; (Conf 2835/77, mass n 386444).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)