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Sez. 3, Sentenza n. 906 del 06/02/1984 (Rv. 433100 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433100-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - CONFIGURABILITÀ.*

Nel rito del lavoro, costituisce eccezione nuova, preclusa in appello dall'art. 437 cod. proc. civ. (con conseguente inammissibilità dei mezzi di prova dedotti a suo sostegno), quella che comporta la prospettazione di una situazione giuridica diversa, con mutamento dei fatti di cui alla fase di primo grado, in contrasto con il divieto, sancito dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, di estensione del giudizio al di là dei limiti fissati in tale fase. (V 3868/83, mass n 428791; (V 3709/79, mass n 400127; (V 3004/79, mass n 399343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)