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Sez. 1, Sentenza n. 25544 del 30/11/2006 (Rv. 593306 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti di erede - Necessità - Ricorso incidentale di contenuto adesivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593306-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

L'erede comproprietario di un immobile assoggettato ad espropriazione, parte nel giudizio per la determinazione dell'indennità di occupazione, è litisconsorte necessario, e per questo va chiamato nel giudizio di cassazione mediante integrazione del contraddittorio ove non gli sia stato notificato il ricorso di altro erede comproprietario, e messo in condizione di spiegare le proprie difese, mediante proposizione di ricorso incidentale che pur abbia contenuto adesivo al ricorso principale, nel termine di quaranta giorni stabilito dell'art. 371, secondo comma, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)