Sez. L, Sentenza n. 7352 del 13/05/2003 (Rv. 562992 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Sentenza sul diritto del datore di lavoro a contribuzione ridotta con riferimento ad un determinato periodo ex legge n.223 del 1991 - Domanda dell'ente previdenziale alla piena contribuzione per un diverso periodo - Preclusione da giudicato - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE
La sentenza che, con riferimento ad un determinato periodo, abbia accertato la sussistenza o meno del diritto alle agevolazioni previste dagli articoli 8, quarto comma, e 25, nono comma, della legge n.233 del 1991 a favore di imprese che assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità non costituisce giudicato preclusivo rispetto alla pretesa dell'ente previdenziale al pagamento degli indicati contributi in misura piena, in riferimento a diverso periodo contributivo, non potendosi tuttavia escludere - ma tale aspetto è oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito e, come tale, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato - che le concrete caratteristiche del fatto genetico che autorizza la concessione dei benefici concessi dalla legge potrebbero portare a valutarlo come una fattispecie unitaria, anche in riferimento ad assunzioni avvenute in periodi di tempo diversi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)