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Sez. L, Sentenza n. 3628 del 16/02/2007 (Rv. 595804 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sentenza sul diritto del datore di lavoro a sgravi contributivi - Conseguente domanda in via riconvenzionale al pagamento di contributi in misura maggiore per un periodo successivo - Contrasto di giudicati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595804-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La sentenza che, con riferimento ad un determinato periodo, ha accertato il diritto del datore di lavoro agli sgravi contributivi per le imprese industriali operanti nel mezzogiorno, non costituisce giudicato preclusivo della pretesa, fatta valere in via riconvenzionale dell'ente previdenziale per il periodo successivo, al pagamento della più elevata contribuzione dovuta per il settore industriale. Infatti, una volta esclusa, con riguardo alle obbligazioni contributive insorte nel settore della assicurazioni sociali obbligatorie, la configurabilità di un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi dei diversi periodi, il venire a giuridica esistenza del rapporto contributivo presuppone che siano definiti e certi tutti i suoi elementi, onde la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, dal che segue che il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacchè per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia, configurandosi quindi una tale decisione, per questo aspetto, quale meramente interpretativa della astratta volontà di legge e non, come è invece coessenziale al giudicato, come affermazione della volontà di legge nel caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)