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Sez. 6, Sentenza n. 44713 del 08/10/2013 Cc. (dep. 06/11/2013) Rv. 256961 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Dichiarazione di inammissibilità - Udienza camerale - Assenza - Violazione dell'art. 6 CEDU - Violazione dell'art. 111 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256961-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE

È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poichè l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)