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Sez. L, Sentenza n. 6923 del 01/08/1996 (Rv. 498901 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme globalmente erogate dal datore di lavoro al dopolavoro aziendale a fini sociali - AssoggettabilitĂ  a contribuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498901-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Le somme versate dal datore di lavoro al dopolavoro aziendale per contribuire a fini sociali non sono assoggettate a contribuzione previdenziale, poiché esse non sono erogate a favore dei singoli lavoratori, che solo eventualmente ed indirettamente ne beneficiano, né in dipendenza dei singoli rapporti di lavoro, e neanche possono essere qualificate come retribuzione in natura.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)