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Sez. L, Sentenza n. 11516 del 04/11/1995 (Rv. 494531 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate per l'invio dei figli dei dipendenti in colonie estive - Inclusione.
Stato
decisa il 1995-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494531-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Le erogazioni disposte dal datore di lavoro in favore dei figli dei propri dipendenti per la fruizione di colonie estive non dipendono da causa autonoma rispetto al rapporto di lavoro e rientrano pertanto nella retribuzione imponibile secondo la definizione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, non rilevando in contrario, ai sensi dell'art. 12, n. 6, della legge citata, la circostanza che quelle rette non rispondano ad un obbligo del datore di lavoro, non abbiano carattere continuativo e non siano collegate né al rendimento dei lavoratori né all'andamento aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)