Sez. L, Sentenza n. 7242 del 13/07/1990 (Rv. 468222 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ESTREMI - SOMME DOVUTE IN FORZA DI CONTRATTO COLLETTIVO PER L'ASSISTENZA O PER IL SERVIZIO DI COLONIA IN FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ESTREMI - SOMME DOVUTE IN FORZA DI CONTRATTO COLLETTIVO PER L'ASSISTENZA O PER IL SERVIZIO DI COLONIA IN FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI - INCLUSIONE.*
Nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - che non è ancorata al mero criterio della corrispettività della prestazione lavorativa - rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza ed a causa del rapporto di lavoro, eccettuate le erogazioni tassativamente elencate dalla stessa norma, talché per escludere la computabilità di un istituto previsto dalla contrattazione collettiva non è sufficiente il riscontro della Mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione. Pertanto rientrano nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche le somme che il datore di lavoro, per previsione della disciplina collettiva, sia tenuto ad erogare per l'assistenza scolastica o per il servizio di Colonia in favore dei figli dei dipendenti ancorché il beneficio sia solo eventuale ed anche nell'ipotesi in cui il diritto all'erogazione nasca direttamente in favore dei figli suddetti, che sono terzi rispetti al rapporto di lavoro. (V 5306/87, mass n 453883; (V 4923/87, mass n 453548; (Conf 3937/88, mass n 459112).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)