Sez. L, Sentenza n. 6130 del 19/06/1998 (Rv. 516613 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro la sentenza definitiva - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
La cassazione della sentenza non definitiva sull'"an", intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato sul "quantum", determina, ai sensi dell'art 336 cod. proc. civ., l'automatica caducazione del provvedimento definitivo al quale consegue non la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la decisione sul "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)