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Sez. 1, Sentenza n. 8969 del 05/07/2000 (Rv. 538236 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di determinazione indennità di esproprio - Sentenza non definitiva - Condanna generica al risarcimento per irrevocabile trasformazione del fondo - Vizio di extrapetizione - Sussistenza - Conseguenze - Mera riserva di appello della controparte e domanda di risarcimento inoltrata nella successiva fase del giudizio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538236-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Posto che la verifica sulla corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato riguardo ad una sentenza non definitiva, va relazionata all'attività processuale che la presuppone, in particolare alle conclusioni apprestate in rapporto ad essa, la sentenza non definitiva, che abbia pronunciato su domanda qualificata come determinazione dell'indennità di esproprio, condannando al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del fondo sulla constatata assenza di decreto di espropriazione, è correttamente ritenuta viziata di ultrapetizione dal giudice d'appello, senza che, sull'oggetto del contendere, come delineato dalle conclusioni formulate in rapporto alla decisione parziale, possa avere influenza la domanda nuova di condanna al risarcimento, formulata dalla parte nella successiva fase, volta alla determinazione del danno, che viene travolta dalla riforma della sentenza sull'"an" da parte del giudice d'appello, e sulla quale è indifferente la presunta accettazione del contraddittorio della controparte, che sulla sentenza non definitiva abbia fatto riserva di appello differito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)