Sez. 6, Sentenza n. 21329 del 24/01/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 236757 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Famiglia legittima o di fatto - Convivenza more uxorio - Configurabilità - Protrarsi della convivenza per apprezzabile periodo di tempo - Necessità.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona convivente "more uxorio", quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha precisato che, agli effetti del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., deve intendersi come "famiglia" ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)