Sez. 3, Sentenza n. 6587 del 17/07/1997 (Rv. 506115 - 01)
FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - IN GENERE | Clausola relativa all'obbligazione de fidejussore di secondo grado di adempiere pur in assenza di insolvenza o incapacità di quello di primo grado o del debitore - Carattere vessatorio - Esclusione - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Insussistenza.
FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - IN GENERE
Non ha natura vessatoria e non deve pertanto essere specificatamente approvata per iscritto (art. 1341 cod. civ.) la clausola con la quale il fidejussore di secondo grado si obblighi ad adempiere pur in assenza dell'insolvenza o dell'incapacità del fidejussore di primo grado o del debitore, giacché detta clausola esprime il regolamento pattizio del regime sostanziale del rapporto e non una mera rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)