Sez. 1, Sentenza n. 9363 del 04/09/1991 (Rv. 473734 - 01)
Fideiussione - Del fideiussore - Obblighi del fideiussore | Obbligo di adempiere pur in assenza dell'insolvenza (o dell'incapacità) del fideiussore di primo grado e del debitore principale - Assunzione da parte del fideiussore di secondo grado con apposita clausola - Natura vessatoria della stessa - Esclusione - Limiti.
Fideiussione - Del fideiussore - Obblighi del fideiussore
Con riguardo alla fideiussione del fideiussore (cosiddetta approvazione, "ex" art. 1940 cod.civ.), non ha natura vessatoria, e non deve, pertanto, essere approvata specificamente per iscritto (art. 1341 secondo comma cod.civ.), la clausola con la quale il fideiussore di secondo grado si obblighi ad adempiere pur in assenza dell'insolvenza (o dell'incapacità) del fideiussore di primo grado e del debitore principale, ove tale clausola esprima rinuncia alla sussidiarietà prevista dall'art. 1948 cod.civ., quindi il regolamento pattizio del regime sostanziale del rapporto, non mera rinuncia della facoltà di proporre in sede processuale l'eccezione di sussidiarietà dell'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1940, Cod. Civ. art. 1948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)