Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 20/02/1996 (Rv. 495931 - 01)
FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE DEL FIDEJUSSORE | Disciplina ex art. 1948 cod. civ. - Tutela di un interesse privato - Disponibilità.
FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE DEL FIDEJUSSORE
La norma di cui all'art. 1948 cod. civ., che disciplina l'obbligazione del fideiussore del fideiussore, non è dettata a tutela di un interesse di ordine pubblico, bensì a presidio di un interesse di natura privata, quale è quello del fideiussore di secondo grado a non essere obbligato se non nel caso di insolvenza o incapacità del primo fideiussore. Interesse, questo, pienamente disponibile, in quanto attinente alla sfera patrimoniale del fideiussore di secondo grado, il quale può, quindi, rinunciare alla sussidiarietà ed obbligarsi direttamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1940, Cod. Civ. art. 1948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)