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Sez. 2, Sentenza n. 22087 del 22/10/2007 (Rv. 600066 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Attività difensionale svolta con imperizia o impegno inferiore alla comune diligenza - Onere della prova - Gravante sul cliente - Necessità - Difetto - Conseguenze - Richiesta di compensi al di sopra del massimo previsto - Prova - Contenuto - Insufficienza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600066-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra del massimo previsti, il professionista deve fornire, a norma dell'articolo 2697 cod. civ., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti. (Fattispecie relativa alla liquidazione, con provvedimento monitorio del 25 giugno 1999, del compenso di avvocato, per attività giudiziaria, oltre il minimo tariffario, ma nei limiti del massimo della tariffa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)