Sez. L, Sentenza n. 3016 del 24/05/1979 (Rv. 399360 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - NUOVA DISCIPLINA DELL'ART 2103 COD CIV EX ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI - SOPPRESSIONE - CONSEGUENZA - ART 15 DEL CCNL 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI ELETTRICI DELL'ENEL - ILLEGITTIMITA - VALIDITA DI TALE ARTICOLO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 21 APRILE ED IL 20 MAGGIO 1970 - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - NUOVA DISCIPLINA DELL'ART 2103 COD CIV EX ART 13 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI - SOPPRESSIONE - CONSEGUENZA - ART 15 DEL CCNL 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI ELETTRICI DELL'ENEL - ILLEGITTIMITA - VALIDITA DI TALE ARTICOLO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 21 APRILE ED IL 20 MAGGIO 1970 - ESCLUSIONE.*
Il nuovo testo dell'art 2103 cod civ, come sostituito dall'art 13 legge 20 maggio 1970 n 300, nello stabilire la nullita di ogni patto contrario alle Disposizioni nello stesso contenute, non si limita a determinare gli effetti degli eventuali patti di modifica delle mansioni contrattuali prima consentiti, ma ha soppresso del tutto l'autonomia negoziale delle parti in rapporto all'oggetto predetto, innovando non gia sul piano degli effetti, bensi sul piano stesso del potere giuridico delle parti di produrli. E, pertanto, nullo l'art 15 del CCNL 21 aprile 1970 per i dipendenti elettrici dell'ENEL per il quale "il lavoratore che intendesse proporre vertenza contro l'inquadramento attribuitogli dovra avvalersi, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'inquadramento stesso fattagli dalla competente direzione dell'ente, della procedura prevista dall'accordo sindacale nazionale 4 dicembre 1964". Ne tale norma e valida per il periodo tra il 21 aprile (data del CCNL) ed il 20 maggio 1970 (data di entrata in vigore della legge n 300 del 1970), perche, essendo stabilito nella cennata norma il termine di 60 giorni per proporre reclamo, la norma stessa e diventata nulla ancor prima della scadenza del termine suddetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)