Sez. L, Sentenza n. 7379 del 14/12/1983 (Rv. 431970 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - NUOVO TESTO DELL'ART. 2103 COD. CIV. - EFFETTI - DIPENDENTI ENEL - CLAUSOLA CONTENUTA NELL'ART. 15 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 21 APRILE 1970, SUL RECLAMO CONTRO L'INQUADRAMENTO ATTRIBUITO DAL DATORE DI LAVORO - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - NUOVO TESTO DELL'ART. 2103 COD. CIV. - EFFETTI - DIPENDENTI ENEL - CLAUSOLA CONTENUTA NELL'ART. 15 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 21 APRILE 1970, SUL RECLAMO CONTRO L'INQUADRAMENTO ATTRIBUITO DAL DATORE DI LAVORO - NULLITÀ.*
L'art. 2103 cod. civ., nel nuovo testo fissato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ha soppresso del tutto l'autonomia negoziale delle parti in rapporto all'immutabilità delle mansioni di assunzione del lavoratore, nonché agli sviluppi professionali dell'assegnazione a mansioni superiori, innovando non già sul piano degli effetti bensì sul piano stesso del potere giuridico delle parti di produrli. Consegue la nullità della clausola contenuta nell'art. 15 del contratto collettivo 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L., concernente la possibilità del lavoratore di reclamare contro l'inquadramento attribuitogli dal datore di lavoro, avvalendosi, entro un termine perentorio, della procedura prevista dall'accordo sindacale nazionale del 4 dicembre 1964. (V 2240/80, mass n 405912; (V 306/77, mass n 338842; (Conf 4491/79, mass n 400988; (Conf 3016/79, mass n 399360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)