Sez. 3, Sentenza n. 19359 del 18/09/2007 (Rv. 599394 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Specificità e completezza del motivo - Fondamento - Rinvenibilità nella disciplina delle nullità - Censura fondantesi sull'esercizio di attività (asseritamente) posta in essere in modo legittimo dalla P.A. - Richiamo specifico e trascrizione del contenuto degli atti amministrativi invocati - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
I principi sulla nullità degli atti processuali, e segnatamente quello per cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, ove sia carente dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), impongono che un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione, proprio in considerazione della particolare struttura del relativo giudizio, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione senza alcuna attività di ulteriore allegazione, debba necessariamente svilupparsi in motivi specifici, ossia nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. Sicché, allorquando la P.A. ricorrente deduca, a motivo di censura della sentenza impugnata, la legittimità del proprio operato invocando a sostegno, come nella specie, taluni atti da essa posti in essere (a volte richiamati come "atti legittimi", altre come "atti autoritativi" e altre volte ancora come "provvedimenti ablativi"), è tenuta ad indicare precisamente di quale atto si tratti ed a trascriverne il contenuto per consentire il sindacato sulla effettiva rilevanza che esso abbia ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)