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Sez. 3, Sentenza n. 1865 del 18/02/2000 (Rv. 534088 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sanzioni amministrative irrogate per violazione di regolamento comunale o provinciale - Ricorso per cassazione - Censure comportanti l'esame dello stesso - Mancata trascrizione o allegazione delle norme del regolamento invocate - Conseguenze - Inammissibilità dello stesso - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534088-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la irrogazione di sanzioni amministrative per violazione di regolamento comunale e provinciale, ove siano sollevate censure che comportino l'esame di detto regolamento, è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie, il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali e provinciali tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)