Sez. 2, Sentenza n. 1084 del 19/02/1979 (Rv. 397282 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - QUESTIONE DI ASSEGNAZIONE DI UNA CONTROVERSIA AL GIUDICE DEL LAVORO O AD ALTRO MAGISTRATO DELLA STESSA PRETURA - DECISIONE RELATIVA - IMPUGNABILITA CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - QUESTIONE DI ASSEGNAZIONE DI UNA CONTROVERSIA AL GIUDICE DEL LAVORO O AD ALTRO MAGISTRATO DELLA STESSA PRETURA - DECISIONE RELATIVA - IMPUGNABILITA CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Sono estranee al concetto di Competenza, inteso nel senso di cui agli artt 42 e 43 cod proc civ, tutte le questioni che attengano alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra le Sezioni o fra magistrati di un medesimo ufficio giudiziario, giacche i provvedimenti emessi a soluzione di siffatte questioni hanno carattere esclusivamente ordinatorio. Pertanto, non costituendo la Sezione lavoro, nell'ambito della pretura, un diverso organo di giustizia, la questione se una controversia spetti al giudice del lavoro, ovvero ad altro magistrato della stessa pretura, non pone un problema di Competenza in senso proprio, bensi di assegnazione della causa all'ufficio precostituito nell'ambito della stessa pretura, per la decisione della particolare controversia, con la conseguenza dell'inammissibilita del regolamento di Competenza - anche d'ufficio - che in ordine alla sua soluzione sia proposto. (V 1592/77, mass n 385301; (V 1092/77, mass n 384730).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)