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Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 29/09/1995 (Rv. 494142 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Esercizio positivo dell'azione di riscatto da parte del prelazionario pretermesso - Sussistenza del diritto di prelazione agraria di terzi sul fondo compravenduto - Omessa verifica da parte dell'acquirente del fondo - Colpa grave - Contratto stipulato con l'intervento di notaio - Ininfluenza - Conseguenze in tema di indennità per i miglioramenti apportati dall'acquirente.
Stato
decisa il 1995-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494142-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

Nel caso di positivo esercizio, da parte del prelazionario pretermesso, dell'azione di riscatto prevista dal quinto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, l'omessa verifica, da parte dell'acquirente (retratto) del fondo agricolo, della sussistenza, in capo ai terzi, di un diritto di prelazione agraria sul fondo compravenduto costituisce colpa grave, escludente il possesso di buona fede, dovendosi escludere che questo possa farsi dipendere dalla circostanza che il contratto di compravendita sia stato stipulato con l'intervento di un notaio; all'acquirente assoggettato alla azione di riscatto spetta, quindi, ai sensi dell'art. 1150 cod. civ., una indennità per i miglioramenti commisurata al minor importo tra lo speso ed il migliorato e tale indennità, costituendo debito di valuta, resta sottratta agli effetti della svalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)