Sez. 4, Sentenza n. 4853 del 03/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229374 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Motivi di ricorso - Questione di diritto sollevata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
La facoltà attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgano per "ius superveniens" ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre di diritto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)