Sez. 1, Sentenza n. 19925 del 04/04/2014 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259617 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente dopo la sentenza di appello in altro procedimento - Preclusione alla loro valutazione in sede di legittimità - Sussistenza - Lesione del diritto di difesa e del diritto al processo giusto ed equo - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In sede di legittimità è preclusa la valutazione delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente, nell'ambito di altro procedimento, dopo la deliberazione della sentenza impugnata, poiché si tratta di deduzioni in fatto non riconducibili ai motivi di impugnazione neppure ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., né tale preclusione, in quanto conseguenza esclusiva della scelta processuale dell'imputato, determina alcuna lesione al diritto di difesa ed al diritto ad un processo giusto ed equo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)