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Sez. 1, Sentenza n. 8774 del 09/09/1997 (Rv. 507715 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Obbligatorietà - Scopo, contenuto e limiti - Criterio astratto di determinazione del maggior valore - Enunciazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507715-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

L'obbligo di motivare l'avviso di accertamento di maggior valore (la cui inosservanza è sanzionata con la nullità dell'atto) mira solo a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa ed a consentire al contribuente, su tali basi, di decidere se e come esercitare il suo diritto di difesa. È, pertanto, sufficiente che l'avviso, al di là del mezzo grafico usato, enunci il criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore o le ragioni per le quali il criterio legale non sia stato utilizzato; fermo restando l'onere dell'Ufficio, una volta aperta la fase contenziosa, di provare i concreti elementi di fatto idonei a giustificare, nel quadro del criterio prescelto, il maggior valore accertato, nonché il diritto del contribuente di negare fondatezza alla pretesa, alla stregua dei criteri anche non indicati dall'Ufficio

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)