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Sez. 1, Sentenza n. 13163 del 05/06/2007 (Rv. 599762 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE | Pluralità di convenuti - Decorrenza - Prima notifica dell'atto di citazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599762-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE

Nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, anche dopo l' entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 - volta a rendere ancora più celere l' esercizio del diritto del contraddittorio - il termine di dieci giorni per la costituzione dell 'attore (art. 165, primo comma, cod. proc. civ.) decorre dalla prima notifica dell' atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma(secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall' ultima notifica di esso, l' originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l' avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall' altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)