Sez. U, Sentenza n. 10864 del 18/05/2011 (Rv. 617622 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE | Pluralità di convenuti - Termine per la costituzione dell'attore - Dalla prima notificazione - Necessità - Modalità relativa - Deposito di copia dell'atto notificato - Sufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE
Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)