diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 48 del 08/01/1977 (Rv. 383557 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORME - RICORSO E CORRELATIVO DECRETO - TERMINI RISPETTIVI PER LA PRESENTAZIONE E LA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383557-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORME - RICORSO E CORRELATIVO DECRETO - TERMINI RISPETTIVI PER LA PRESENTAZIONE E LA NOTIFICAZIONE.*

Le forme concernenti la riassunzione del processo - dettate a pena di nullita a protezione della parte rispetto alla quale si e verificato l'evento idoneo a pregiudicarla - prevedono il ricorso per la fissazione della nuova udienza e la notificazione del ricorso medesimo e del decreto del magistrato, che, entro un anno dalla morte, puo essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi, mentre il ricorso per la fissazione dell'udienza deve essere presentato entro il termine di sei mesi, e invece sufficiente che la notificazione del ricorso stesso e del decreto del giudice alle altre parti avvenga non gia nel termine predetto, ma in quello fissato col provvedimento. (V 2637/69, mass n 342275; (Conf 2138/72, mass n 359393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)