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Sez. 2, Sentenza n. 2138 del 24/06/1972 (Rv. 359393 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORME - TERMINI RISPETTIVI PER LA PRESENTAZIONE E PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359393-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORME - TERMINI RISPETTIVI PER LA PRESENTAZIONE E PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL PEDISSEQUO DECRETO.*

Le forme concernenti la riassunzione del processo - dettate a pena di nullita a protezione della parte rispetto alla quale si e verificato l'evento idoneo a pregiudicarla - prevedono il ricorso per la fissazione della nuova udienza e la notificazione del ricorso medesimo e del decreto del magistrato, che, entro un anno dalla morte, puo essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi. Mentre il ricorso per la fissazione dell'udienza deve essere presentato entro il termine di sei mesi, e invece sufficiente che la notificazione del ricorso stesso e del decreto del giudice alle altre parti avvenga non gia nel termine predetto, ma in quello fissato col provvedimento. (V 2637'69, mass n 342275).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)