Sez. 1, Sentenza n. 2637 del 17/07/1969 (Rv. 342275 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - TERMINE ANNUALE PER LA NOTIFICAZIONE AGLI EREDI DEL RICORSO PER LA RIASSUNZIONE E DEL RELATIVO DECRETO - DEROGA AL TERMINE SEMESTRALE PER LA RIASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - TERMINE ANNUALE PER LA NOTIFICAZIONE AGLI EREDI DEL RICORSO PER LA RIASSUNZIONE E DEL RELATIVO DECRETO - DEROGA AL TERMINE SEMESTRALE PER LA RIASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Poiche i termini indicati negli articoli 303 e 305, secondo comma, cod.proc.civ., hanno una diversa decorrenza - l'uno dalla interruzione del processo, che si produce di solito in un momento successivo al verificarsi dell'evento (morte della parte), e spesso anche a notevole distanza di tempo, l'altro dall'evento stesso -, l'art.303, secondo comma cod.proc.civ., disponendo che in caso di morte della parte la notificazione del ricorso per la riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza puo, entro l'anno dalla morte, essere eseguita impersonalmente e collettivamente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto, non apporta alcuna modificazione o deroga alla norma di carattere generale (art.305 cod.proc.civ.), secondo cui la istanza per la riassunzione deve essere presentata nella cancelleria del giudice entro il termine di sei mesi dalla interruzione soltanto quando il termine per la riassunzione e osservato, puo trovare applicazione la norma che concerne la notificazione. (V. 240-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)