Sez. 2, Sentenza n. 2306 del 08/07/1972 (Rv. 359664 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INGIUNZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA IN SEDE DI OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - INGIUNZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA IN SEDE DI OPPOSIZIONE.*
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali, considerato che la qualita di attore compete al creditore istante, anche se egli investe formalmente la posizione di convenuto, il professionista ha l'Onere di dimostrare oltre all'avvenuto conferimento dell'incarico professionale - onde consentire al giudice di procedere alla qualificazione dell'attivita da esso prestata a norma della tariffa professionale - anche l'avvenuta prestazione delle singole attivita che, a termini di detta tariffa, giustificano la liquidazione del compenso nella misura richiesta. (Conf 868'71, mass n 350752; 865'71, mass n 350742).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)