Sez. 1, Sentenza n. 8082 del 10/10/2023 Ud. (dep. 23/02/2024) Rv. 286009-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Condanna per più reati a pena detentiva temporanea - Continuazione tra reato già giudicato più grave e reati satelliti - Determinazione della pena nel giudizio di cognizione - Regola di temperamento del cumulo materiale delle pene - Applicazione dopo la riduzione per la scelta del rito - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.
Cod. Pen. art. 71, Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)