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Sez. 5, Sentenza n. 2675 del 22/10/2025 Cc. (dep. 22/01/2026) Rv. 289166-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati definiti con rito abbreviato e rito ordinario - Regola di temperamento del cumulo materiale - Limite dei trenta anni di reclusione - Applicazione dopo la riduzione per la scelta del rito - Differenza di disciplina rispetto al giudizio di cognizione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289166-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, che hanno formato oggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizio ordinario, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato).

Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)