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Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019 Cc. (dep. 10/03/2020) Rv. 278494 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati definiti con rito abbreviato - Regola di temperamento del cumulo materiale - Limite dei trenta anni di reclusione - Applicazione dopo la riduzione per la scelta del rito - Differenza di disciplina rispetto al giudizio di cognizione - Violazione degli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278494-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)